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Responsabile dei lavori durante una ristrutturazione

Lavoro in quota su tetto

Il responsabile dei lavori è una figura espressamente prevista dalla legge sulla sicurezza per i cantieri edili e quindi anche per quello della tua ristrutturazione.

Chi riveste questo ruolo deve garantire che il cantiere rispetti tutte le condizioni di sicurezza basilari, per fare in modo che gli operai non si facciano male. Quindi la persona incaricata dovrebbe conoscere bene le condizioni dell’immobile, essere in grado di individuare i possibili pericoli, e indicare quali provvedimenti adottare per risolverli.

Il Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) dice chiaramente che il responsabile dei lavori risponde del suo operato sia a livello civile che penale.

Sei d’accordo con me se ti dico che si tratta di una figura importante all’interno di un cantiere (anche di uno piccolo come una ristrutturazione di interni)? E se dico che chi lo ricopre dovrebbe avere un bagaglio di conoscenze (sia tecniche che normative) importanti?

La legge non ti obbliga a nominare un responsabile dei lavori, ma se non lo fai affida automaticamente tutte le sue funzioni alla persona meno preparata: a TE, il committente.

Il ruolo e le competenze del responsabile dei lavori sono definite nel Testo Unico della Sicurezza, il già citato d.lgs. 81/2008. In rete puoi trovare decine di articoli che ti spiegano per filo e per segno ogni aspetto del responsabile dei lavori citando articoli, commi, sentenze e usando un linguaggio molto tecnico: sono tutti articoli scritti da tecnici per tecnici.;

Molte persone che ristrutturano non sanno tutte le responsabilità che hanno a livello di sicurezza (come se non bastassero tutte le altre responsabilità di un committente…) e, devo dirti la verità, se ti circondi di tecnici e imprese serie nella maggior parte dei casi questa “ignoranza” non è un problema. Però c’è sempre una piccolissima percentuale di cantieri dove avviene l’imponderabile, sotto forma di incidenti di vario tipo, e ci sono state più di una sentenza che hanno condannato anche i committenti dei lavori perchè non hanno svolto il loro ruolo legato alla sicurezza nel modo corretto.

SICUREZZA IN CANTIERE, COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

C’è un principio sancito dalla legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (e il cantiere di una ristrutturazione è un luogo di lavoro): nei cantieri temporanei il soggetto attorno a cui ruota tutta la sicurezza è il committente dei lavori. Cioè tu.

Questo significa che la responsabilità per la sicurezza del cantiere è prima di tutto tua. Naturalmente puoi delegare (anzi devi…) alcuni compiti (che oggettivamente sono i più gravosi e di cui parleremo a breve), però devi essere consapevole della responsabilità di cui la legge ti investe.

Questo principio non è scritto chiaramente all’interno di un articolo del Testo Unico della Sicurezza, però si evince in vari passaggi dello stesso. E in realtà ci sono alcune sentenze della cassazione che ribadiscono in modo chiaro questo principio, che quindi non è in discussione. Già nel 2007 la cassazione, con la sentenza 7209 della sezione pensale 3, ribadiva che:

Cosa c’entra il responsabile dei lavori in tutto ciò?

Tu come committente devi ottemperare agli obblighi sulla sicurezza, ma puoi decidere di delegare questi obblighi e la figura a cui li delegherai viene definita proprio responsabile dei lavori.

Quindi in un cantiere la figura principale per la sicurezza è una: o il committente o il responsabile dei lavori, qualora delegato dal committente. I ruoli e i compiti coincidono.

La nomina del responsabile dei lavori: un atto formale

Non puoi dire ad una persona: “tu da oggi sei il responsabile dei lavori” e pensare che sia tutto a posto.

E non puoi nemmeno inserirlo in un articolo all’interno di un accordo (come ad esempio la stipula del contratto con il tuo tecnico o con l’impresa).

Questi non valgono come nomina del responsabile dei lavori e tu, qualora lo facessi, continueresti ad avere tutte le responsabilità in relazione alla sicurezza nel tuo cantiere.

La nomina deve essere un vero e proprio “conferimento di incarico” come evidenziato nell’articolo 93 del d.lgs. 81/2008.

In sostanza devi prendere un modello, compilarlo, firmarlo e farlo firmare alla persona che si assume questo ruolo. Qui sotto puoi scaricare un modello di delega:

Nominando il responsabile dei lavori tu stai delegando a lui tutte le tue funzioni e la legge, affichè questa delega sia valida, richiede che vengano rispettati alcuni punti:

  1. La delega deve essere scritta e accettata dal delegato (cfr. il modello di cui parlavamo prima)
  2. La delega deve essere fatta prima che diventino obbligatori altri ademplimenti (li vediamo nel prossimo paragrafo)
  3. La delega deve essere fatta ad un soggetto idoneo (questo non è scritto nella legge ma non è il caso di delegare tale ruolo a zio Peppino…)
  4. Con la delega vengono conferiti anche poteri, autonomia decisionale e di spesa (ma i soldi ce li metti comunque tu, quale committente dei lavori…)

Anche qui la legislazione, e soprattutto la giurisprudenza, è ampia e complessa. Se vuoi approfondire questi ultimi aspetti puoi cercare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV, n. 21059 del 16 maggio 2013.