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Obbligo rimozione amianto per privati

Sono passati quasi trent’anni dalla messa al bando dell’amianto. Da allora, oltre ad una consistente riduzione dell’amianto presente, sono state emanate diverse leggi per regolare la messa in sicurezza dell’amianto nelle strutture esistenti e regolare lo smaltimento dell’amianto rimosso, norme che contengono obblighi e divieti con le relative sanzioni.
Inoltre la normativa pone differenze tra amianto in forma compatta e in forma friabile.
I manufatti d’amianto in forma compatta sono maggiormente resistenti agli urti e agli agenti atmosferici. Possono essere danneggiati in seguito a urti o azioni meccaniche dovute a manutenzioni non corrette. Il rilascio di fibre nell’ambiente di un manufatto in buono stato di conservazione è praticamente nullo.
I manufatti d’amianto in forma friabile, al contrario, hanno una resistenza meccanica ridotta e si possono frantumare facilmente in seguito ad urti. Rientrano in questi manufatti gli isolamenti dei tubi dell’acqua calda degli impianti di riscaldamento, o i composti con amianto spruzzati sulle pareti come protezione antincendio. Realizzati con cemento e fibre d’amianto sono facilmente danneggiabili, inoltre le fibre contenute non sono perfettamente coese con la matrice cementizia, quindi in caso di rottura possono presentarsi libere, quindi il rischio di dispersione di fibre nell’ambiente circostante è molto elevato.Tettoie in eternit, bisogna rimuoverle?
Quando si parla di amianto, viene spontaneo pensare alle tettoie in eternit, che ancora oggi si vedono spesso impiegate come coperture di edifici industriali o tettoie di parcheggi.
La realizzazione di queste tettoie è stata eseguita all’interno di stabilimenti in cui si otteneva un impasto di cemento e fibre d’amianto con un basso rapporto acqua/cemento in cui le fibre impiegate si attestavano intorno al 16% in volume. La produzione avveniva con macchine appositamente progettate per la realizzazione del fibro cemento, e i manufatti prodotti avevano una resistenza sufficiente per essere immediatamente maneggiati. Il prodotto finito presentava una ridotta porosità, tale da resistere ai cicli di gelo e disgelo. Queste peculiarità delle coperture in fibrocemento rendono particolarmente difficile la dispersione delle fibre nell’ambiente, al punto che s’impone l’obbligo della rimozione soltanto se si presentino danneggiate oltre il 10% della superficie. Se si presentano in buone condizioni, è sufficiente eseguire un trattamento d’incapsulamento che, ricoprendo l’intera superficie, evita che siano rilasciate fibre dalla copertura.
Essendo comunque manufatti contenenti cemento-amianto, per le tettoie in amianto privati deve essere fatta la comunicazione all’ATS mediante la compilazione del modulo di censimento NA1, così come previsto dal Piano Amianto della Regione Lombardia. L’omissione della comunicazione della presenza di amianto comporta sanzioni che vanno dai 100 euro ai 1500 euro.Che sanzioni ci sono se non si rimuove l’eternit?
La comunicazione della presenza di amianto fatta all’ATS comporta degli obblighi per i proprietari e ai responsabili di attività in cui i lavoratori svolgono le loro mansioni in ambienti in cui vi è presenza di amianto
Nel caso di un condominio gli obblighi derivanti dalla comunicazione spettano all’amministratore, che sarà responsabile dell’amianto presente negli spazi comuni.
Una volta accertata la presenza di amianto, le figure di cui sopra devono:

1) nominare un responsabile delle attività di manutenzione che possono riguardare manufatti contenenti amianto. In particolare dovrà coordinare e controllare le attività in maniera tale da evitare danni diretti che possono liberare fibre nell’ambiente.

2) redigere una documentazione completa in cui sia facilmente rilevabile la posizione dei manufatti sensibili. Nel caso vi fossero degli impianti soggetti a frequente manutenzione (come le tubazioni di acqua calda e caldaie) dovranno essere predisposte particolari indicazioni per evitare che le operazioni manutentive possano danneggiare i rivestimenti e disperdere fibre d’amianto.

3) Conservare la documentazione degli interventi manutentivi eseguiti sui manufatti contenenti amianto

4) Predisporre una chiara e corretta informazione agli abitanti dello stabile sulla presenza di amianto, che, oltre ad avvisare della presenza, dovrà comunicare informazioni sui rischi e sui comportamenti che dovranno essere adottati

5) Se vi fosse dell’amianto friabile all’interno dell’edificio, questo dovrà essere ispezionato almeno 1 volta all’anno da tecnici specializzati che rilasceranno un rapporto sull’ispezione eseguita che dovrà essere inviato all’ASL di competenza.

Se il degrado dell’eternit dovesse peggiorare nonostante le manutenzioni eseguite e un successivo controllo rilevasse che supera il 10% della superficie, allora scatta l’obbligo della rimozione. L’ATS concede trenta giorni di tempo per adempiere l’obbligo. Questo lasso di tempo è necessario per prendere contatto l’azienda iscritta nell’apposito albo che predisporrà il piano di rimozione e lo inoltrerà alla competente ATS. Se l’obbligo di rimozione fosse ignorato, allora scatterebbero le sanzioni per la non rimozione amianto che vanno da 500 euro fino a 3500 euro.

Sanzioni per l’amianto friabile
Come abbiamo visto prima l’amianto friabile è molto più pericoloso per la salute rispetto all’amianto compatto, e questo è stato tenuto ben presente dai legislatori soprattutto nell’erogazione delle sanzioni.
Infatti la mancata comunicazione della presenza di amianto friabile da parte del proprietario o dell’amministratore del condominio all’ATS competente è sanzionata con una multa che parte da 2.000 euro e può arrivare fino a 5.000 euro-
L’inosservanza dell’obbligo di rimozione dell’amianto friabile è sanzionata con una multa pari all’amianto compatto, ossia da 500 euro fino a 3500 euro.

Rimozione abusiva amianto
Per operare nella bonifica, rimozione e smaltimento amianto le imprese devono essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10, relativa alla bonifica dei beni contenenti amianto. Un altro requisito essenziale per operare nel settore della bonifica dell’amianto è la partecipazione del personale dell’impresa a corsi professionali specifici sull’amianto e i rischi connessi.
Solo le aziende in possesso di tali requisiti possono svolgere il servizio di bonifica o rimozione dell’amianto e dei materiali che lo contengono.
Chiunque svolga tale servizio non avendo i requisiti richiesti dalla legge, è considerato abusivo, e sottoposto a sanzione economica che parte da 2.582,29 euro fino ad arrivare a € a 15.493,71.
Queste sanzioni sono aumentate se si riscontra che durante i lavori eseguiti da un’impresa non in possesso dei requisiti per la manipolazione dei materiali contenenti amianto (es:: rimozione eternit senza autorizzazione o rimozione di amianto friabile) siano stati superati i valori limite di emissione di fibre di amianto imposti dalla Legge 257/92
Non sono solo le imprese comunque a subire delle sanzioni. Anche il proprietario che affida i lavori di rimozione a un’impresa non in possesso dei requisiti è sottoposto a sanzione. Infatti il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (L 81/08) impone al committente l’obbligo di verificare l’idoneità tecnica e professionale dell’impresa cui affida i lavori, e pertanto incorre in una sanzione che va dai 1000 euro ai 4800 euro.

Sanzioni per il trasporto e smaltimento
L’amianto è considerato un rifiuto pericoloso, e una volta rimosso deve seguire un preciso protocollo. il materiale da portare nella discarica autorizzata allo smaltimento, deve essere accatastato su pallet per consentire una facile movimentazione una volta in discarica e avvolto in un film plastico per evitare che le fibre si disperdano nell’ambiente durante il trasporto.
Per il trasporto dell’amianto occorre essere registrati nella categoria 5 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e gli autisti dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali contenenti amianto devono possedere il certificato per il trasporto di merci pericolose (ADR).
Il trasporto dell’amianto senza l’autorizzazione porta, oltre alla confisca del mezzo, anche una sanzione che va da 2600 euro a 26000 euro e l’arresto da sei mesi a due anni.
Lo smaltimento illecito in discariche non autorizzate è punito con l’arresto da sei mesi a due anni, oltre alla sanzione da 2600 euro fino a 26000 euro.
Una volta in discarica viene rilasciata la dichiarazione attestante l’avvenuto deposito, che deve essere trasmessa all’ATS competente.
L’omissione della compilazione del registro di carico e scarico da parte dell’impresa incaricata è sanzionata da un minimo di 2600 euro a un massimo di 15500 euro.
Questo rigido protocollo per la tutela della popolazione purtroppo è disatteso nel caso di smaltimento abusivo e spesso si vedono al margine delle strade discariche in cui compaiono anche lastre di eternit rotte.
Per evitare la dispersione di materiali contenenti amianto, spesso provenienti da privati, le regioni hanno definito particolari procedure per la consegna di materiali contenenti amianto dal peso non superiore a 450 chilogrammi o trenta metri quadri di superficie.